Il 19 luglio del 2013 la Ue ha approvato il Regolamento di Dublino III che dal 1 gennaio 2014 sostituisce il precedente Regolamento di Dublino II modificando in parte i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l’esame di una domanda di protezione internazionale.
Di seguito riportiamo le principali novità contenute nel regolamento ‘Dublino III’ segnalate dal sito del” Programma Integra” di Roma Capitale:
1) la modifica della definizione di familiare (art.2, comma g e h), con l’estensione del termine ‘familiari’ e l’introduzione della definizione di ‘parenti’
2) trattenimento per pericolo di fuga (art. 28): qualora sussista un rischio notevole di fuga, gli Stati membri possono trattenere l’interessato al fine di assicurare le procedure di trasferimento
3) scambio di informazioni utili prima del trasferimento di un richiedente (art. 31): lo Stato membro responsabile del trasferimento di un richiedente deve comunicare, allo Stato membro competente i dati personali relativi alla persona da trasferire, per garantire un’assistenza adeguata
4) divieto di trasferimento di un richiedente qualora sussistano gravi motivi (art. 3): gli Stati membri devono esaminare qualsiasi domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo o da un apolide sul territorio di qualunque Stato membro, compreso alla frontiera e nelle zone di transito;
5) obbligo di condurre un colloquio individuale, con il nuovo regolamento gli Stati sono obbligati a condurre un colloquio individuale con il richiedente
6) competenza in caso di ‘persone a carico’(art. 16): gli Stati hanno l’obbligo di mantenere l’unità o ricongiungere le persone a carico
7) costi e modalità dei trasferimenti (art. 29-30): con il nuovo regolamento viene confermato il termine per effettuare un trasferimento, ossia entro 6 mesi, prorogabili fino a 12 mesi in caso di impossibilità a trasferire il richiedente se detenuto e fino a 18 mesi qualora l’interessato sia irreperibile
8) meccanismo di allerta rapido, di preparazione e di gestione delle crisi (art.33): la Commissione ha voluto introdurre, in forma più forte, un meccanismo per la sospensione temporanea, in certi casi, dei trasferimenti Dublino. Tale meccanismo prevede due fasi: fase ‘preventiva’ e fase ‘d’azione’
9) introduzione dei termini per la procedura di presa e ripresa in carico (art.21-22-23-24-25): una richiesta di presa in carico deve essere avanzata allo Stato individuato come competente attraverso un formulario e allegando elementi di prova, entro 3 mesi dalla presentazione della domanda di protezione internazionale. Il termine dei 3 mesi si riduce a 2 mesi nel caso in cui la competenza sia stata individuata grazie a dati presenti nel sistema Eurodac.